INFORTUNIO

Estratto di Polizza Assicurativa Infortuni – Assimoco 

Contraente

IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori

Oggetto dell’estratto della Polizza di Assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento delle attività di volontariato. IMPORTANTE: l’assicurazione concerne solo gli iscritti al campo e limitatamente agli avvenimenti relativi al campo stesso per il periodo sottoscritto. L’assicurazione non risponde qualora il volontario si rechi prima o rimanga in seguito sul posto.

Estratto di Polizza Assicurativa N° 2392500100171

[simnor_accordion][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Persone assicurate” onload=”closed” text=”La presente assicurazione vale per i partecipanti/volontari che effettuano l’attività sopra descritta con l’autorizzazione e la segnalazione di copertura, nelle modalità previste dalle condizioni di assicurazione, da parte dell’Associazione. L’assicurazione vale per il mondo intero.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Somme ed indennità assicurate” onload=”closed” text=”Il volontario è assicurato per le seguenti indennità e garanzie:
– Morte da infortunio 100.000,00 €
– Invalidità permanente da infortunio (franchigia 3%) 100.000,00 €
– Rimborso spese mediche 2.500,00 € (senza franchigia)
Nel caso di più persone sinistrate in uno stesso evento, l’ammontare delle indennità a carico della Società non potrà superare complessivamente la somma di € 3.000.000,00.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Garanzie prestate” onload=”closed” text=”L’assicurazione vale per gli infortuni sofferti durante lo svolgimento delle attività dichiarate compresi gli infortuni derivanti da: viaggi aerei in qualità di passeggeri, morte presunta, uso regolare di veicoli, annegamento, folgorazione, assideramento, congelamento, eventi socio politici senza partecipazione attiva, imperizia, imprudenza, negligenza anche grave, malore, incoscienza, colpi di sonno, avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, asfissia non morbosa, colpi di sole, calore, freddo, lesioni da sforzo (esclusi infarti e ernie), morsi di animali e punture di insetti, influenze termiche e atmosferiche. La garanzia è altresì estesa alla malaria a condizione che l’assicurato si sia sottoposto a profilassi in tempo utile prima della partenza. Tale estensione di garanzia è prestata, relativamente alle garanzie Morte e Invalidità Permanente, fino alla somma assicurata di € 50.000,00 per assicurato.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Esclusioni” onload=”closed” text=”L’assicurazione non vale per: l’uso di veicoli per prove e competizioni, guida irregolare di veicoli, uso di aeromobili (se non in qualità di passeggero), sport (anche a livello dilettantistico) quali: pugilato, lotta, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersioni con autorespiratore, competizioni e prove calcistiche/ippiche/ ciclistiche, sport aerei in genere, paracadutismo, parapendio. Sono inoltre esclusi gli infortuni sotto l’effetto di ubriachezza, abuso di psicofarmaci ed allucinogeni, delitti dolosi, guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, rischi atomici e raggi x.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Limiti di età e persone non assicurabili” onload=”closed” text=”Per le persone che nel corso del contratto raggiungano il 75° anno di età, l’assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso dei premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte. Non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, insulina dipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizzofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Per la validità del rimborso l’Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono comunicare l’accaduto entro i 3 giorni successivi l’infortunio. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.”]

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“DIFESA INFORTUNI” FASCICOLO INFORMATIVO

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Estratto di Polizza Assicurativa N° 433A1401

[simnor_accordion][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Oggetto dell’Assicurazione” onload=”closed” text=”La presente polizza è prestata per n° 400 associati e volontari.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Estensione territoriale” onload=”closed” text=”A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 15 delle “Norme” si precisa che l’assicurazione R.C.T. è prestata per il mondo intero.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”file” heading=”Integrazione oggetto dell’assicurazione” onload=”closed” text=”A precisazione dell’art. 11 delle Condizioni Particolari sono compresi i danni derivanti:
a) dalla proprietà di insegne, tendoni, vetrine e simili;
b) dall’esercizio della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando però esclusa, qualora venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
c) dalla proprietà ed esercizio di aree adibite a parcheggio dei veicoli di clienti, fornitori e dipendenti compresi i danni (esclusi quelli da furto) subiti dai veicoli parcheggiati. La presente estensione viene prestata con l’applicazione di un franchigia assoluta di 100 euro per ogni veicolo danneggiato;
d) all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida per conto suo di autovetture, ciclomotori, motocicli, natanti, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o dallo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. La garanzia si estende alla responsabilità civile dei volontari e degli associati durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto dell’Associazione e, pertanto, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. A parziale deroga dell’art. 16 lett. i) delle “Norme” l’assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi nell’ambito dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell’Assicurato, del 10% con il minimo assoluto di 100 euro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di 5.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.”]

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Polizza RCT IBO

IN CASO DI INFORTUNIO, OLTRE ALLA NOSTRA SEDE NAZIONALE, AVVISARE ANCHE:

Assimoco/Zurich Assicurazioni – Ferrara
Tel. 0532.792109 – fax 0532.760575
– polizza nr. 2392500100171 infortunio
– polizza nr. 433A1401 R.C.T.

TENERE TUTTI I DOCUMENTI ATTESTANTI LE SPESE SOSTENUTE. SARANNO RIMBORSATE SOLO LE SPESE DOCUMENTATE.